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RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI …
CORSO PRIMO INGRESSO IN CANTIERE
  • Il corso, proposto ai nuovi lavoratori delle imprese edili iscritte a Edilcassa di Puglia,  viene attivato all’interno delle edizioni FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI SETTORE COSTRUZIONI – RISCHIO ALTO (D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 2 s.m.i. e Accordo Stato–Regioni del 17/04/2025) . Il Corso Primo Ingresso in Cantiere è obbligatorio per il lavoratore che acceda per la prima in un cantiere edile. Per lavoratore che accede per la prima volta nel settore, deve intendersi quel lavoratore che non possa provare con apposita documentazione di avere già avuto una pregressa esperienza di lavoro presso un cantiere edile, in Italia. Il Corso Primo Ingresso in Cantiere, normato da contratto nazionale del comparto edile, è stato firmato il 18 giugno 2008 e prevede, nell’Allegato 21 artt. 87 e 110,  che ogni datore di lavoro di un’impresa edile sia  obbligato a formare, prima dell’assunzione o prima dell’accesso in cantiere, ogni nuovo lavoratore (ovvero che accede per la prima volta in cantiere), facendogli frequentare un corso di sicurezza della durata di 16 ore. Tale corso non sostituisce i corsi della sicurezza obbligatori  previsti dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ( cambio di mansione, introduzione di nuovi macchinari, assunzione di incarichi specifici come per es. di preposto, ecc.). Il corso è  aperto anche a disoccupati e inoccupati che intendono qualificarsi per entrare nel settore edile, ed è gratuito.
  • Obiettivi:  Il corso di 16 ore aiuta ad apprendere le procedure di massima per l’esecuzione corretta e in sicurezza di alcune mansioni che normalmente vengono svolte da un lavoratore di nuova assunzione in cantiere.
  • Attestazione:  Attestato di frequenza – Obbligo di frequenza del 100% del monte ore. Ha validità su tutto il territorio nazionale
  • Durata:  16 ore
  • Sede: Bari, Via Napoli 329/E
  • Requisiti:  Per lavoratore che acceda per la prima volta nel settore, deve intendersi quel lavoratore che non possa provare con apposita documentazione di avere già avuto una pregressa esperienza di lavoro presso un cantiere edile, in Italia.
  • Scarica, di seguito, il modulo 1b per l’iscrizione al Corso Primo Ingresso:
RICHIESTA E COLLABORAZIONE FORMAZIONE ALL’ORGANISMO PARITETICO

L’art. 37, comma 12 del Testo Unico della Sicurezza dispone che la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, avvenga in collaborazione con gli organismi paritetici, presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro. Anche il nuovo Accordo Stato-Regioni (ASR) del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR) conferma e rafforza il principio di collaborazione con gli organismi paritetici, prevedendo precise regole per l’erogazione della formazione. Nel caso delle imprese e dili iscritte a Edilcassa di Puglia, l’organismo paritetico competente è il Formedil Puglia. Pertanto, qualora il Datore di Lavoro dell’impresa edile iscritta a Edilcassa di Puglia volesse procedere autonomamente con la pianificazione, realizzazione ed organizzazione della formazione, in materia di salute e sicurezza, dei propri lavoratori dipendenti, dovrà richiedere la collaborazione al Formedil Puglia PMI, Artigianato e Cooperazione, trasmettendo una comunicazione della sua intenzione di svolgere i corsi.
Occorre però seguire e rispettare specifiche istruzioni e procedure, di seguito elencate:

Procedura di richiesta di collaborazione:

La richiesta dovrà essere inviata a FORMEDIL PUGLIA PMI, Artigianato e Cooperazione entro i termini di preavviso stabiliti, come da normativa, nei 15 giorni precedenti l’inizio previsto del corso. A tale scopo, occorre scaricare il MODULO DI RICHIESTA E COLLABORAZIONE FORMAZIONE per la formazione dei lavoratori per ciascun corso che, in funzione del numero di partecipanti, potrà essere replicato in più edizioni. Dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmarlo e inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata: formedilpuglia@pec.it o tramite A/R a Formedil Puglia PMI, Artigianato e Cooperazione – Via Napoli, 329/E – 70123 Bari.

Procedura di riscontro:

Come previsto dal Decreto, qualora la richiesta riceva riscontro da parte dell’Organismo Paritetico,  con la formulazione di chiarimenti o osservazioni, delle relative indicazioni e/o modifiche consigliate occorre tener conto  nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Il rilascio del ‘parere collaborativo’ da parte dell’Organismo Paritetico verso le aziende del settore non comporta alcun costo.

Procedura in mancanza di riscontro:

In caso di mancata risposta/collaborazione da parte dello stesso Ente, il datore di lavoro può procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione della formazione.

Documentazione allegata:

Come previsto nel nuovo ASR del 17/04/2025, al “modulo di richiesta e collaborazione”, andrà allegato:

1.) il “documento progettuale” o il“ progetto formativo” (nell’ASR si trovano entrambi i termini). Tale documento dovrà contenere:

1.1) le specifiche del percorso formativo, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico: a. gli obiettivi e risultati attesi; b. l’articolazione oraria delle unità didattiche; c. i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica.

1.2) le specifiche di realizzazione (modalità di sviluppo dell’azione formativa in termini metodologici e strumentali): a. la strategia formativa e le metodologie didattiche; b. il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto; c. le azioni di tutoraggio.

1.3) le specifiche per il controllo e la verifica: a. le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento); b. le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell’apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali);

2) per ciascun docente allegare il “curriculum vitaecon elenco esperienze di insegnamento/professionali esercitate e la dichiarazione dei requisiti di cui è in possesso (ai sensi del D.I. 06/03/2023) compilando l’apposito MODULO CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE.

3) Se il datore di lavoro è RSPP della propria azienda, non essendo più necessaria la qualifica di formatore per la sicurezza se svolge docenza esclusivamente verso i propri lavoratori (novità introdotta già nell’ultimo Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 e riconfermato nel nuovo ASR del 17/4/2025), occorre allegare la nomina iniziale di RSPP (art.34 D.Lgs 81/2008) e relativi attestati formativi (iniziale ed eventuali aggiornamenti).

4) Al termine dell’azione formativa il Datore di lavoro invierà al Formedil Puglia copia dei registri e degli attestati dei partecipanti. Il Formedil Puglia invierà formale comunicazione che il corso è stato svolto “in collaborazione con gli Organismi bilaterali” ai sensi della normativa in vigore. Il Formedil Puglia, in occasione dello svolgimento delle azioni formative, può effettuare controlli, anche a campione, al fine di verificare l’effettiva corrispondenza del corso al programma. Eventuali gravi discrepanze riscontrate (azione formativa non in svolgimento o non corrispondente ai requisiti e alle modalità concordate) produrranno l’immediata decadenza della collaborazione.

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